Art. 3.

      1. I docenti universitari appartenenti a ciascuna delle tre fasce di cui agli articoli 1 e 2 hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri. Fatto salvo quanto previsto al

 

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comma 2, essi godono di identico elettorato attivo e passivo rispetto agli organi e alle cariche accademiche elettive. Partecipano ai consigli degli organi didattici e di ricerca.
      2. Possono essere eletti alla carica di preside di facoltà solo i professori di prima e di seconda fascia e alla carica di rettore solo i professori di prima fascia.